
Ticketone scrive di nuovo all’AGCOM: “Il fenomeno del bagarinaggio online dei biglietti non si placa per la mancanza di repressione e per la sostanziale inutilitร della legge sul biglietto nominale”.
In riferimento all’esposto inoltrato ad AGCOM lo scorso Marzo, con il quale si chiedeva di intervenire contro le attivitร illecite di bagarinaggio online da parte delle piattaforme di secondary ticketing, TicketOne torna a denunciare con una lettera di richiamo all’Agcom la totale mancanza – ancora oggi – di azioni di repressione del fenomeno, a cui si aggiunge la prevedibile e annunciata inutilitร del provvedimento sul ‘biglietto nominativo’. Gli eventi ‘nominativi’ sono infatti copiosamente in vendita sui siti di secondary ticketing mentre le condotte illecite continuano a essere perpetrate ben oltre i casi all’epoca documentati, come risulta da un semplice accesso alle piattaforme online dei siti segnalati.
TicketOne sottolinea come la tempestiva e puntuale applicazione di quanto previsto dalla Legge in termini di rimozione dei contenuti, ammende e oscuramento dei siti, risulti l’unico effettivo e valido strumento di repressione del fenomeno; pertanto, la sua mancata applicazione รจ di una gravitร inaccettabile e non รจ ulteriormente tollerabile. La Societร non esclude di rivolgersi a breve all’Autoritร Giudiziaria per avviare le iniziative suppletive del caso.

Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di Ticketone, dichiara:
“Alla luce delle prove documentali fornite, nonchรฉ alla luce di ulteriori prove concrete immediatamente acquisibili in rete da chiunque vi accedaย non รจ comprensibile perchรฉ lโAgcom non sia intervenuta e non intervenga ย subito per reprimere le condotte illecite, procedendo alla rimozione dei contenuti ed allโoscuramento dei relativi siti, oltrechรฉ allโapplicazione delle previste sanzioni pecuniarie, nellโesercizio dei poteri che le sono stati conferiti dal MEF.”
TicketOne rileva che l’inadeguatezza dell’attivitร di verifica posta in essere dall’Agcom รจ paradossalmente confermata dal fatto che tutti i casi segnalati e documentati nell’esposto di Marzo facevano riferimento a eventi estivi ormai avvenuti nei mesi di luglio e agosto: sarebbe pertanto oggi impossibile provvedere alla richiesta di rimozione dei contenuti o all’oscuramento dei siti, limitandosi solo alla possibilitร delle ammende che non attenuerebbero il danno procurato ai consumatori, agli artisti e agli operatori del settore dal mancato intervento, quando basterebbe semplicemente applicare la legge.
